Art. 11.
(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

      1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

          e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

 

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          g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

          b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;

          c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

          d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

          e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

          g) da 20 nelle altre province.

      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».