1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;
e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
g) da 20 nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».